Descrizione
Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Premesso che:
- l’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, prevede che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del territorio (ora Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento”;
- la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è eseguita all’albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.