Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

  

Art. 57 (ex art. 56)

Modificazioni e abrogazione dello statuto

  

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all’entrata in vigore del nuovo.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

 

Art. 58 (ex art. 57)

Adozione dei regolamenti

 

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dall’approvazione del regolamento di cui al comma 1.

3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali nn.10 e 48/1991 nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

  

Art. 59 (ex art. 58)

Entrata in vigore

  

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all’Assessorato regionale degli enti locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all’avvenuta affissione all’albo pretorio del comune se posteriore.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. L’entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.

  

Approvato con deliberazioni consiliari n. 163 del 28 dicembre 1992 e n. 3 dell’8 gennaio 1993, vistato dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 16 febbraio 1993.

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