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Titolo VII DISPOSIZIONI
FINALI Art.
57 (ex art. 56) Modificazioni
e abrogazione dello statuto 1.
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale
con la procedura di cui all’art. 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990
n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991. 2.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve
essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto
in sostituzione di quello precedente. 3.
L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto
comporta l’approvazione del nuovo. Lo
statuto abrogato rimane in vigore fino all’entrata in vigore del
nuovo. 4.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale
non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di
reiezione. Art.
58 (ex art. 57) Adozione
dei regolamenti 1.
Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto. 2.
Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di
contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei
mesi dall’approvazione del regolamento di cui al comma 1. 3.
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti
restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n.
142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali nn.10 e
48/1991 nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data
di entrata in vigore del presente statuto. Art.
59 (ex art. 58) Entrata
in vigore 1.
Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia, affisso all’albo pretorio del comune per trenta
giorni consecutivi ed inviato all’Assessorato regionale degli enti
locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2.
Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
o successivo all’avvenuta affissione all’albo pretorio del comune se
posteriore. 3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche
statutarie. 4.
L’entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario
comunale su ogni copia rilasciata. Approvato con deliberazioni consiliari n. 163 del 28 dicembre 1992 e n. 3 dell’8 gennaio 1993, vistato dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 16 febbraio 1993. |