Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA’

  

Capo I

Demanio e patrimonio - Finanza locale - Attività contrattuale

  

Art. 51 (ex art. 50)

Finanza locale

  

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell’ambito della legge sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.

  

Art. 52 (ex art. 51)

Bilancio e conto consuntivo

  

1. Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, tranne deroghe legislative, il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsione e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l’occasione per l’esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

5. E’ indetta annualmente una conferenza pubblica cittadina per discutere il bilancio di previsione e fare il consuntivo della gestione precedente.

  

Art. 53 (ex art. 52)

Inventari - Servizio di economato

 

1. Apposito regolamento disciplina l’impianto la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.

  

Art. 54 (ex art. 53)

Attività contrattuale

  

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisiti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

   b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

   c) le modalità di scelta del contraente.

  

Capo II

Revisori dei conti - Controllo della gestione

 

Art. 55 (ex art. 54)

Revisione economico-finanziaria

  

1. Il consiglio comunale elegge i revisori in conformità al disposto dell’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione, devono essere depositate presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima della riunione del consiglio comunale.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti:

   a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, dal vice segretario comunale e del responsabile dell’ufficio di ragioneria del comune;

   b) i consiglieri provinciali e regionali;

   c) gli amministratori di enti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;

   d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisori, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.

  

Art. 56 (ex art. 55)

Controllo della gestione

  

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell’intero esercizio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al collegio dei revisori. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.

3. Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1/bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l’equilibrio della gestione.

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