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Titolo VI FINANZA
E CONTABILITA’ Capo
I Demanio
e patrimonio - Finanza locale - Attività contrattuale Art.
51 (ex art. 50) Finanza
locale 1.
Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse,
proprie e trasferite, nell’ambito della legge sulla finanza pubblica. 2.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe. 3.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e corrispettivi sui
servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati,
adottando le relative procedure di riscossione. Art.
52 (ex art. 51) Bilancio
e conto consuntivo 1.
Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, tranne deroghe legislative, il
bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi
della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e
finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi
del documento programmatico. 2.
Il bilancio è corredato di una relazione previsione e programmatica e
di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione
siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere
redatti osservando gli schemi ufficiali. 3.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta
che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori. 4.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30
giugno dell’anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul
conto consuntivo sono l’occasione per l’esame e la verifica dello
stato di attuazione dei piani e programmi del comune, delle aziende e
delle istituzioni dipendenti. 5.
E’ indetta annualmente una conferenza pubblica cittadina per discutere
il bilancio di previsione e fare il consuntivo della gestione
precedente. Art.
53 (ex art. 52) Inventari
- Servizio di economato 1.
Apposito regolamento disciplina l’impianto la gestione e la revisione
annuale degli inventari ed il servizio di economato. Art.
54 (ex art. 53) Attività
contrattuale 1.
Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite,
agli acquisiti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune
provvede mediante contratti. 2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del
consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza. 3.
La deliberazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente. Capo
II Revisori
dei conti - Controllo della gestione Art.
55 (ex art. 54) Revisione
economico-finanziaria 1.
Il consiglio comunale elegge i revisori in conformità al disposto
dell’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito
dall’art. 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 2.
Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dal relativo
curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione, devono essere
depositate presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima
della riunione del consiglio comunale. 3.
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della
giunta comunale, del segretario comunale, dal vice segretario comunale e
del responsabile dell’ufficio di ragioneria del comune; b) i consiglieri provinciali e regionali;
c) gli amministratori di enti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non
hanno conseguito la elezione. 4.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisori, il
consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi
nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso. Art.
56 (ex art. 55) Controllo
della gestione 1.
I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente,
operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del
bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il
fabbisogno dell’intero esercizio. 2.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti
responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al collegio dei
revisori. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi
della collaborazione del collegio dei revisori, redige, trimestralmente,
per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando
qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi
rimedi. 3.
Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio,
il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1/bis
del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, apposita deliberazione per ripristinare l’equilibrio della
gestione. |