Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

Titolo V

ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 43 (ex art. 42)

Principi generali

 

1. L’attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli  organi elettivi e riservando quella gestionale - amministrativa alla sfera burocratica.

2. Nell’azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi.

3. Particolare cura è riservata all’applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché ai relativi regolamenti attuativi.

  

Art. 44 (ex art. 43)

Organizzazione degli uffici e dei servizi

  

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa la dotazione organica complessiva.

2. I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l’attribuzione ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabiliscono le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.

3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le nome dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.

4. Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:

   a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

   b) il ruolo organico del personale;

   c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

   d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

 

Art. 45 (ex art. 44)

Il segretario comunale

  

1. Il comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv. Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.L.v.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.

2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipende e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:

   a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

   b) coordina l’attività dei funzionari direttivi;

   c) cura l’attuazione dei provvedimenti;

   d) è responsabile dell’istruttoria delle delibere;

   e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al sindaco;

   f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

  

Art. 46 (ex art. 45)

Vice segretario

  

1. E’ istituita la figura professionale apicale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

2. Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell’ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

3. Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione.

  

Art. 47 (ex art. 46)

Gruppo di coordinamento

  

1. E’ istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:

   a) dal segretario comunale che lo presiede;

   b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:

   a) l’iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;

   b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.

  

Art. 48 (ex art. 47)

Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

  

1. L’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

  

Art. 49 (ex art. 48)

Collaborazioni esterne

 

1. Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari devono stabilire:

   a) la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;

   b) i criteri per la determinazione del compenso;

   c) la natura privatistica del rapporto.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienza specifiche nella materia e nel settore cui l’incarico medesimo si riferisce.

  

Art. 50 (ex art. 49)

Albo pretorio

  

1. E’ istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

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