|
|
| • Titolo I - Principi Fondamentali | • Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa |
| • Titolo II - Organi del Comune | • Titolo VI - Finanza e Contabilità |
| • Titolo III - Partecipazione Popolare | • Titolo VII - Disposizioni Finali |
| • Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione | • Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone |
|
Titolo V ATTIVITA’
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art.
43 (ex art. 42) Principi
generali 1.
L’attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai
principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di
indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi
elettivi e riservando quella gestionale - amministrativa alla sfera
burocratica. 2.
Nell’azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei
servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal
presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune
assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per
il miglioramento dell’organizzazione dei servizi. 3.
Particolare cura è riservata all’applicazione della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" nonché ai relativi regolamenti attuativi. Art.
44 (ex art. 43) Organizzazione
degli uffici e dei servizi 1.
Il Comune disciplina, con appositi regolamenti l’organizzazione degli
uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione secondo i principi di professionalità e
responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa la
dotazione organica complessiva. 2.
I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l’attribuzione
ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative,
comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento
degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabiliscono le
modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario generale e
i funzionari responsabili degli uffici o servizi. 3.
Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le nome dettate dai regolamenti che si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo
spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai funzionari direttivi responsabili. 4.
Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in
conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale ed il personale
anche attraverso periodiche conferenze di servizio. Art.
45 (ex art. 44) Il
segretario comunale 1.
Il comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale
iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La
legge dello Stato regola l’intera materia relativa al segretario
comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv.
Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.L.v.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567. 2.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
sindaco, dal quale funzionalmente dipende e degli indirizzi
organizzativi assunti dagli organi preposti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
b) coordina l’attività dei funzionari direttivi;
c) cura l’attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell’istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle
riunioni del consiglio e della giunta curando la redazione dei relativi
verbali che sottoscrive insieme al sindaco;
f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge. Art.
46 (ex art. 45) Vice
segretario 1.
E’ istituita la figura professionale apicale del vice segretario
comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento,
fatte salve le diverse disposizioni di legge. 2.
Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea
in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti
dell’ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello
Stato. 3.
Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del
presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura
organizzativa di massima dimensione. Art.
47 (ex art. 46) Gruppo
di coordinamento 1.
E’ istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi. 2.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a) l’iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o
adempimenti. Art.
48 (ex art. 47) Valutazione
attività dei responsabili degli uffici e servizi 1.
L’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata
annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la
quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche
delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta
disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Art.
49 (ex art. 48) Collaborazioni
esterne 1.
Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine. 2.
Le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto che non potrà superare la durata del
programma;
b) i criteri per la determinazione del compenso;
c) la natura privatistica del rapporto. 3.
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato
curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienza
specifiche nella materia e nel settore cui l’incarico medesimo si
riferisce. Art.
50 (ex art. 49) Albo
pretorio 1.
E’ istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile
al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la
legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 2.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi
per intero e facilmente. 3.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione
di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi. |