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| • Titolo I - Principi Fondamentali | • Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa |
| • Titolo II - Organi del Comune | • Titolo VI - Finanza e Contabilità |
| • Titolo III - Partecipazione Popolare | • Titolo VII - Disposizioni Finali |
| • Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione | • Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone |
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Titolo
IV FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI Art.
39 (ex art. 38) Forme
associative e di cooperazione 1.
Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile
e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono
essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di
opere pubbliche o per interventi, opre e programmi coinvolgenti più livelli
di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti: a)
la convenzione tra comuni e provincia; b)
il consorzio tra comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi; c)
l’accordo di programma. Art.
40 (ex art. 39) Forme
di gestione 1.
Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva
dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e
civile, può ricorrere alle seguenti forme: a)
in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b)
in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale; c)
a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale; d)
a mezzo di istituzioni: per l’esercizio dei servizi sociali non aventi
rilevanza imprenditoriale; e)
a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora
si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. 2. Per gli amministratori degli enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell’art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo. Art.
41 (ex art. 40) Aziende
speciali 1.
Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità
giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento
approvati dal consiglio comunale. 2.
Sono organi dell’azienda speciale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale. 3.
Il consiglio di amministrazione dell’azienda è nominato dal consiglio
comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti. 4.
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno
i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza
tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate
presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. 5.
Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione
coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci
illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi dell’azienda. 6.
I componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda restano in carica
fino all’insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre
dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute
esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti
dalla legge è dallo statuto dell’azienda stessa. 7.
La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei
singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le
procedure di cui all’art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 8.
Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli
ha la rappresentanza dell’azienda e cura i rapporti con gli organi comunali. 9.
Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate
dal regolamento. 10.
Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l’assistenza del funzionario comunale preposto ai
servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui
risultati della gestione. 11.
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le
finalità e gli indirizzi dell’azienda ed esercita la vigilanza. 12.
Lo statuto dell’azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti
dell’azienda. 13.
La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto
dell’azienda. 14.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di
cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle
del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art. 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Art.
42 (ex art. 41) Istituzioni 1.
Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza
imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del
Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione
dell’istituzione viene approvato anche il relativo regolamento. 2.
Sono organi della istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale. 3.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e
possono essere revocati con le stesse modalità di cui all’art. 40 e con i
medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio
comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori. 4.
Il presidente rappresenta l’istituzione all’esterno ed esercita tutte le
funzioni previste dal regolamento. 5.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il
funzionamento dell’istituzione secondo le modalità stabilite dal
regolamento. 6.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi
dell’istituzione nonché l’entità dei trasferimenti ed approva gli atti
fondamentali definiti dal regolamento. 7.
Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l’assistenza del funzionario preposto ai servizi, la
vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui
risultati della gestione. |