Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI

  

Art. 39 (ex art. 38)

Forme associative e di cooperazione

  

1. Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opre e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:

a) la convenzione tra comuni e provincia;

b) il consorzio tra comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;

c) l’accordo di programma.

 

Art. 40 (ex art. 39)

Forme di gestione

  

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni: per l’esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Per gli amministratori degli enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell’art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.

Art. 41 (ex art. 40)

Aziende speciali

  

1. Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.

2. Sono organi dell’azienda speciale:

  a) il presidente;

  b) il consiglio di amministrazione;

  c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione dell’azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda.

6. I componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda restano in carica fino all’insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge è dallo statuto dell’azienda stessa.

7. La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli

 componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all’art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell’azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.

9. Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.

10. Alla giunta comunale spetta:

  a) esercitare, con l’assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;

  b) riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.

11. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli

 indirizzi dell’azienda ed esercita la vigilanza.

12. Lo statuto dell’azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell’azienda.

13. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell’azienda.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  

Art. 42 (ex art. 41)

Istituzioni

  

1. Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell’istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.

2. Sono organi della istituzione:

   a) il consiglio di amministrazione;

   b) il presidente;

   c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all’art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.

4. Il presidente rappresenta l’istituzione all’esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell’istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell’istituzione nonché l’entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.

7. Alla giunta comunale spetta:

   a) esercitare, con l’assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;

   b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.

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