Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

  Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Capo I

Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare -

Organismi della partecipazione e della consultazione

  

Art. 23 (ex art. 22)

Istituti della partecipazione

 

 1. Sono istituti della partecipazione:

a) l’iniziativa popolare;

b) gli organismi di partecipazione e di consultazione;

c) il referendum consultivo;

d) la partecipazione al procedimento amministrativo;

e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

f)  il difensore civico.

Art. 24 (ex art. 23)

L’iniziativa popolare

  

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.

2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 18, comma 2, lettera a), la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla giunta comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.

4. Il sindaco comunica l’esito delle istanze, petizioni e proposte, entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta.

5. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il presidente del consiglio è tenuto ad iscrivere l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi.

6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.

  

Art. 25 (ex art. 24)

Organismi di partecipazione

  

1. Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l’effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Il comune, a tale scopo:

a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l’effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;

b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni legalmente costituite che perseguono scopi senza fini di lucro e politici, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

3. Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali,

5. Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti della realtà associativa.

 

Art. 26 (ex art. 25)

Pratica sportiva

  

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l’attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.

2. Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del Coni e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.

3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.

4. Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

  

Art. 27 (ex art. 26)

Riunioni ed assemblee

  

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in pina libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l’esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d’uso, le limitazioni e le cautele necessarie.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

a) la formazione di comitati e commissioni;

b) dibattere problemi;

c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

 

Capo II

Referendum consultivo

  

Art. 28 (ex art. 27)

Indizione del referendum consultivo

 

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l’indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l’intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe.

2. E’ indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l’intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 29 (ex art. 28)

Disciplina dei referendum consultivi

  

1. La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 27 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente articolo 28 il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell’arco della legislatura, una sola tornata referendaria.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all’esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

  

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Diritto di accesso e di informazione

 

Art. 30 (ex art. 29)

Istruttoria pubblica

  

1. L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che indicono in modo rilevante sulla economia e sull’assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L’ufficio procedente, su iniziativa dell’assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l’esame dell’iniziativa.

3. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.

4. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell’amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.

5. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

Art. 31 (ex art. 30)

Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini

  

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca; salvi gli obblighi fiscali di legge.

4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti delle procedure.

5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

  

Art. 32 (ex art. 31)

Diritto di udienza dei cittadini

  

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare alla attività del Comune attraverso l’esercizio del diritto di udienza.

2. L’esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.

3. L’udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l’oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.

 

Capo IV

Difensore civico

  

Art. 33 (ex art. 32)

Istituzione e finalità

  

1. E’ istituito l’ufficio del direttore civico con sede nel palazzo comunale.

2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

  

Art. 34 (ex art. 33)

Nomina e durata in carica

  

1. L’incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità

2. Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.

3. Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni;

b) adeguata competenza giuridico amministrativa.

4. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

5. Il difensore civico, prima di assumere l’incarico, giura davanti al sindaco secondo le formule dell’art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957 n.3.

  

Art. 35 (ex art. 34)

Prerogative del difensore civico

  

1. Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:

a) interviene presso l’amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;

b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;

c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell’attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;

d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte  le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

  

Art. 36 (ex art. 35)

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e revoca

  

1. Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti o movimenti politici a qualsiasi livello;

d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.

2. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.

3. L’ineleggibilità opera di diritto o comporta la decadenza dall’Ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.

4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.

5. Per gravi motivi commessi con l’esercizio della funzione l’incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

6. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa l’ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.

  

Art 37 (ex art. 36)

Modalità di intervento - Rapporti con il consiglio comunale

  

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l’intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi le carenze ed i ritardi degli uffici.

2. Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

3. Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d’intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all’interessato, all’ufficio competente e al sindaco.

4. Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l’inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.

5. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.

  

Art. 38 (ex art. 37)

Ufficio e indennità

  

1. Per l’esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.

2. All’assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvedere la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

3. Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 60% di quella massima base attribuibile al sindaco, nonché il rimborso di spese.  

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