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PARTECIPAZIONE
POPOLARE Capo
I Istituti
della partecipazione - Iniziativa popolare - Organismi
della partecipazione e della consultazione Art.
23 (ex art. 22) Istituti
della partecipazione 1.
Sono istituti della partecipazione: a)
l’iniziativa popolare; b)
gli organismi di partecipazione e di consultazione; c)
il referendum consultivo; d)
la partecipazione al procedimento amministrativo; e)
il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi; f) il difensore civico. Art.
24 (ex art. 23) L’iniziativa
popolare 1.
Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali
possono presentare istanze, petizioni e proposte. 2.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai
presentatori. Le proposte devono essere articolate. 3.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo
consiliari di cui al precedente art. 18, comma 2, lettera a), la quale ha
facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di
promotori, sono esaminate dalla giunta comunale entro 30 giorni dalla loro
presentazione nella segreteria generale. 4.
Il sindaco comunica l’esito delle istanze, petizioni e proposte, entro 5
giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il
consiglio comunale nella prima seduta. 5.
Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il presidente del
consiglio è tenuto ad iscrivere l’argomento al primo punto dell’ordine
del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi. 6.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed
esame delle istanze, petizioni e proposte. Art.
25 (ex art. 24) Organismi
di partecipazione 1.
Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei
cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei,
l’effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio
costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa. 2.
Il comune, a tale scopo: a)
promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che,
articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono
l’effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti
delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali; b)
valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni legalmente
costituite che perseguono scopi senza fini di lucro e politici, finalità
umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e
civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale ed
artistico. 3.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di
una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del
presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività
o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di
interesse. 4.
L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà,
l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e
formazioni sociali, 5.
Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti
con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le
commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di
confronto con i rappresentanti della realtà associativa. Art.
26 (ex art. 25) Pratica
sportiva 1.
Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo,
formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare,
tutela l’attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica,
nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa
vigente. 2.
Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del Coni e con
le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di
promozione e le associazioni di base. 3.
Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia
impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi
pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive. 4.
Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla
programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica
sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica,
formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica. Art.
27 (ex art. 26) Riunioni
ed assemblee 1.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in pina libertà e autonomia
appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il
Comune ne facilita l’esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione le
sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce
le condizioni, le modalità d’uso, le limitazioni e le cautele necessarie. 2.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori,
di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per: a)
la formazione di comitati e commissioni; b)
dibattere problemi; c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Capo
II Referendum
consultivo Art.
28 (ex art. 27) Indizione
del referendum consultivo 1.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
deliberare l’indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano
materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l’intero
territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi
e le tariffe. 2. E’ indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l’intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Art.
29 (ex art. 28) Disciplina
dei referendum consultivi 1.
La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente
art. 27 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da
almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità dei
referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti nonché
la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro 60 giorni
dalla richiesta. 2.
Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore
per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di
indizione dei referendum di cui al precedente articolo 28 il consiglio
comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per
assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita,
nell’arco della legislatura, una sola tornata referendaria. 3.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all’esito
degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento
avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum. Capo
III Partecipazione
al procedimento amministrativo Diritto
di accesso e di informazione Art.
30 (ex art. 29) Istruttoria
pubblica 1.
L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e
programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia
ambientale che indicono in modo rilevante sulla economia e sull’assetto del
territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. 2.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del
consiglio comunale. L’ufficio procedente, su iniziativa dell’assessore di
settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l’esame
dell’iniziativa. 3.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e
osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato
assistito dal responsabile del procedimento. 4.
Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e
degli intendimenti dell’amministrazione, dichiara aperta la discussione
nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli
interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà
redatto apposito verbale. 5. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni. Art.
31 (ex art. 30) Diritto
di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini 1.
Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. 2.
Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti
l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 3.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, enti e
associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è
disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di
riproduzione e di ricerca; salvi gli obblighi fiscali di legge. 4.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l’informazione sullo stato degli atti delle procedure. 5.
Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all’attività dell’amministrazione, assicura agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la
possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi. Art.
32 (ex art. 31) Diritto
di udienza dei cittadini 1.
Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare alla attività del Comune
attraverso l’esercizio del diritto di udienza. 2.
L’esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al
sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati. 3.
L’udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti
giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il
verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l’oggetto della
richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali
memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento
finale. Capo
IV Difensore
civico Art.
33 (ex art. 32) Istituzione
e finalità 1.
E’ istituito l’ufficio del direttore civico con sede nel palazzo comunale. 2.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto,
un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al
sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Art.
34 (ex art. 33) Nomina
e durata in carica 1.
L’incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con
deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste
elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità 2.
Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una
sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso
svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore. 3.
Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti: a)
età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni; b)
adeguata competenza giuridico amministrativa. 4.
Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico
ufficiale a tutti gli effetti di legge. 5.
Il difensore civico, prima di assumere l’incarico, giura davanti al sindaco
secondo le formule dell’art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957 n.3. Art.
35 (ex art. 34) Prerogative
del difensore civico 1.
Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su
inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti
direttamente dal Comune e pertanto: a)
interviene presso l’amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti
per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state
rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi,
carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di
rimuoverne le cause; b)
agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza
di casi di particolare gravità; c)
segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale
ove esistano, qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni
o anomalie nell’attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla
Regione; d)
ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione
di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le
informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato. 2.
Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del
difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti. 3.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue
funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto
all’autorità giudiziaria. Art.
36 (ex art. 35) Ineleggibilità
- Incompatibilità - Decadenza e revoca 1.
Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico: a)
coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla
carica di consigliere comunale; b)
i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali; c)
coloro che ricoprono incarichi nei partiti o movimenti politici a qualsiasi
livello; d)
coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in
corso. 2.
L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica
elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro
autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione,
esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici
con il Comune. 3.
L’ineleggibilità opera di diritto o comporta la decadenza dall’Ufficio,
che è dichiarata dal consiglio comunale. 4.
L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la
dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la
relativa causa entro venti giorni. 5.
Per gravi motivi commessi con l’esercizio della funzione l’incarico può
essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. 6.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa l’ufficio, il consiglio comunale,
entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore. Art
37 (ex art. 36) Modalità
di intervento - Rapporti con il consiglio comunale 1.
I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica
ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere
presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non
rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l’intervento del
difensore civico per rimuovere gli abusi le carenze ed i ritardi degli uffici. 2.
Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può
convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per
ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame
della pratica e del procedimento. 3.
Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d’intesa
con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica
o del procedimento, dandone immediata comunicazione all’interessato,
all’ufficio competente e al sindaco. 4.
Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco
l’inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza. 5.
Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni
anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, formulando
suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa. Art.
38 (ex art. 37) Ufficio
e indennità 1.
Per l’esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi
e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e
dagli enti dipendenti. 2.
All’assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale
provvedere la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente
dal difensore civico. 3.
Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 60% di quella
massima base attribuibile al sindaco, nonché il rimborso di spese. |