Titolo I - Principi Fondamentali Titolo V - Attività e Organizzazione Amministrativa
Titolo II - Organi del Comune Titolo VI - Finanza e Contabilità
Titolo III - Partecipazione Popolare Titolo VII - Disposizioni Finali
Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione Allegati - Descrizione dello Stemma e del Gonfalone

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

 

Capo I

Definizione degli organi

 

Art. 11

Definizione degli organi

 

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vice sindaco. Il vice sindaco fa le veci del sindaco quando questi sia assente o impedito.

2. Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo.

3. La giunta comunale è l’organo di amministrazione del Comune con competenze generali.

4. Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

 

Art. 12

Obbligo di astensione

  

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di opere del Comune e degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale ed al vice segretario.

  

Capo II

Il consiglio comunale

  

Art. 13

Consiglio comunale - Elezione

 

1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

  

Art. 14 (ex 13-bis)

Presidenza del consiglio comunale

  

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all’ordine del giorno di adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all’elezione del presidente.

6. Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui al precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

  

Art. 15 (ex 13-ter)

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

 

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l’attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

  

Art. 16 (ex 14)

Prerogative dei consiglieri comunali

  

1. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio.

3. Le indennità, il rimborso delle spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. I consiglieri comunali all’atto dell’insediamento ed aggiornandolo annualmente debbono depositare presso la segreteria comunale la copia del mod. 740 e una dichiarazione sulla situazione patrimoniale, ovvero, nel caso di assenza del mod. 740, una dichiarazione attestante la mancanza di redditi. Allo stesso obbligo sono tenuti i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni dipendenti, controllati o sovvenzionati. Inoltre sono tenuti anche a questa proposta i funzionari con compiti direttivi e di gestione del Comune.

 

Art. 17 (ex 15)

Esercizio della potestà regolamentare

  

1. Il consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

 

Art. 18 (ex art. 16)

Commissioni consultive permanenti

 

1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l’obbligo se richiesti.

4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d’intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti.

 

Art. 19 (ex 17)

Commissioni consiliari speciali

  

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da una quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Art. 20 (ex 18)

Regolamento interno

  

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:

a) La costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo;

b) la convocazione del consiglio comunale;

c) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;

d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

e) l’organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

3. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e, capo gruppo di ciascuna lista, il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

Capo III

Giunta municipale

  

Art. 21 (ex art. 19)

Composizione della giunta comunale

  

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da sei assessori.

  

Capo IV

Il sindaco

  

Art. 22 (ex art. 21)

Funzioni e competenze

  

1. Il sindaco ha la rappresentanza legale dell’ente.

2. Spetta al sindaco mantenere l’unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell’ente.

3. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

4. Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.

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