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Titolo II ORGANI DEL COMUNE
Capo
I Definizione
degli organi
Art.
11 Definizione degli organi
1.
Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vice sindaco.
Il vice sindaco fa le veci del sindaco quando questi sia assente o impedito. 2.
Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione, di
produzione normativa e di controllo politico - amministrativo.
3.
La giunta comunale è l’organo di amministrazione del Comune con competenze
generali. 4. Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
Art.
12 Obbligo
di astensione 1.
Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni
di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere
parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o
contabilità loro proprie del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti
e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del comune e
degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o
vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o
di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto
grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre
astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi,
esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di opere del
Comune e degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela. 2.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l’obbligo di
allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario
comunale ed al vice segretario. Capo
II Il
consiglio comunale Art.
13 Consiglio
comunale - Elezione 1.
L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di
incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi. 2.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione. Art.
14 (ex 13-bis) Presidenza
del consiglio comunale 1.
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e
surroga, procede all’elezione nel suo seno di un presidente, per la cui
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che
abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì
un vice presidente. 2.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice
presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere
presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. 3.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all’ordine del giorno
di adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con
questi dando la precedenza alle proposte del sindaco. 4.
La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente
uscente. 5.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal
consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della
assemblea fino all’elezione del presidente. 6.
Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui al precedenti commi, il
segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato
regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo. Art.
15 (ex 13-ter) Attribuzioni
del presidente del consiglio comunale 1.
Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il
dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del
consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto
dei consiglieri comunali. 2.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché
l’attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente. 3.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle
riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire
alle medesime riunioni senza diritto di voto. Art.
16 (ex 14) Prerogative
dei consiglieri comunali 1.
I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato. 2.
I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento
del consiglio. 3.
Le indennità, il rimborso delle spese e l’assistenza in sede processuale
per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono
regolati dalla legge. 4.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere
domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni
effetto, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica. 5.
I consiglieri comunali all’atto dell’insediamento ed aggiornandolo
annualmente debbono depositare presso la segreteria comunale la copia del mod.
740 e una dichiarazione sulla situazione patrimoniale, ovvero, nel caso di
assenza del mod. 740, una dichiarazione attestante la mancanza di redditi.
Allo stesso obbligo sono tenuti i rappresentanti del Comune in enti, aziende
ed istituzioni dipendenti, controllati o sovvenzionati. Inoltre sono tenuti
anche a questa proposta i funzionari con compiti direttivi e di gestione del
Comune. Art.
17 (ex 15) Esercizio
della potestà regolamentare 1.
Il consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta,
nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente statuto, i
regolamenti proposti dalla giunta per l’organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. 2.
Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione i regolamenti sono
depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15
giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’albo pretorio
comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante
l’avviso del deposito. Art.
18 (ex art. 16) Commissioni
consultive permanenti 1.
Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti
composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con
diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo. 2.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con
apposito regolamento. 3.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di
partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l’obbligo se
richiesti. 4.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni,
d’intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli
amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.
Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e
documenti. Art.
19 (ex 17) Commissioni
consiliari speciali 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 2.
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano
applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. 3.
Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di
indagine. 4.
La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da una quinto
dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri assegnati. Art.
20 (ex 18) Regolamento
interno 1.
Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del
consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito
regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del
consiglio. 2.
Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso
disciplinare: a)
La costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo; b)
la convocazione del consiglio comunale; c)
la disciplina delle sedute e della verbalizzazione; d)
la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni; e)
l’organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la
razionalizzazione temporale degli interventi. 3.
In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2,
nonché in casi di contestazione si intendono costituiti tanti gruppi quante
sono le liste rappresentate in consiglio e, capo gruppo di ciascuna lista, il
consigliere che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta,
costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.
Capo
III Giunta
municipale Art.
21 (ex art. 19) Composizione
della giunta comunale 1.
La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da sei assessori. Capo
IV Il
sindaco Art.
22 (ex art. 21) Funzioni
e competenze 1.
Il sindaco ha la rappresentanza legale dell’ente. 2.
Spetta al sindaco mantenere l’unità di indirizzo politico finalizzata alla
realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento
degli scopi dell’ente. 3.
Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo
statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi
del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. 4.
Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti
del consiglio e della giunta. |