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Titolo I PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1 Autonomia del Comune 1.
Il Comune di Scordia, provincia regionale di Catania, è ente locale
autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i
principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto
delle norme regionali ed in conformità al presente statuto. 2.
Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, tende ad
affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza
amministrativa. 3.
Il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, provvede
alla tutela dell’ambiente, alla pianificazione del territorio ed alla
difesa dell’occupazione.
Art.
2 Autonomia e partecipazione 1.
Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al
principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale della comunità. 2.
Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della
propria comunità e di valorizzare la democrazia e l’autogoverno
popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei
cittadini all’attività amministrativa. 3. Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
Art.
3 Il territorio e la sede comunale 1.
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui
all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato
dall’Istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale
di Ha. 2426 e confina: a)
a nord con territorio del comune di Militello Val di Catania; b)
ad est con territorio del comune di Lentini; c)
a sud con territorio del comune di Militello Val di Catania e con
territorio del comune di Lentini; d)
ad ovest con territorio del comune di Lentini. 2.
La sede del Comune è sita in Scordia in Via Trabia n. 15 e potrà
essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si
riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per
esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e
delle commissioni in altra sede. 3.
Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione
regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali
diversi dalla sede del Comune. Art.
4 Stemma - Gonfalone e fascia tricolore 1.
Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati
che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del
presente statuto. 2.
La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica
italiana. 3.
L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è
disciplinato dalla legge e dal regolamento. Art.
5 Le funzioni del Comune 1.
Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della
programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli
altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della
convenzione europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale,
firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30
dicembre 1989, n. 439. 2.
L’attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione,
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegui inoltre
obiettivi di trasparenza e semplificazione. 3.
Il Comune per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di
collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre
nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali
rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 4.
Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e
delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio, anche al
fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse. 5.
L’attività del comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite,
anche attraverso l’adesione ad associazioni con enti riconosciuti
dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite. Art.
6 Servizi sociali 1.
Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o
a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a
favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi
sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli
invalidi. 2.
Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi
quelli di protezione civile, con particolare riguardo all’abitazione,
alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e
ricreative, all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
Concorre, altresì ad assicurare, con l’Unità sanitaria locale, come
fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale,
la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo
all’ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente
riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello
stato di benessere dei suoi cittadini. 3.
Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e
regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare
adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente
l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 4.
Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario,
artistico, archeologico e monumentale, anche promovendo la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. 5.
Il Comune concorre, con gli altri enti pubblici e associazioni ed in
collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori,
un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società. 6.
Il regolamento, in presenza di attribuzione della relativa competenza
con legge regionale, disciplina l’attuazione degli interventi sociali
e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei
servizi esistenti. 7.
Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del
coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi
sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio. Art.
7 Sviluppo
economico 1.
Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al
fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità
locale e la tutela del consumatore. Favorisce e promuove
l’associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale
ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo. 2. Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura. Art.
8 Assetto
e utilizzazione del territorio 1.
Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti
urbanistici (P.R.G. che è strumento essenziale di pianificazione
territoriale), una politica di assetto del territorio e di pianificazione
urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante
la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori
di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali. 2. Il Comune in particolare: a) vigila affinché l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali; b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantite l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica; c) organizza, all’interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche; d) promuove e coordina, anche d’intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
Art.
9 Programmazione 1. Il Comune, per quanto di propria competenza: a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendole risorse destinate alla loro specifica attuazione; b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini; c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 2.
Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla
formazione dei piani e programmi regionali. Art.
10 L’informazione 1.
Il Comune riconosce fondamentale l’istituto dell’informazione e cura a
tale fine l’adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza
programmi, decisioni e atti comunali. 2.
La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; organizza
conferenze e incontri; stabilisce rapporti permanenti con gli organi di
informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che
consentano all’intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze. 3. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti. |